Art. 4.

      1. Il prezzo di cui all'articolo 3 è determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno.
      2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al tribunale in composizione monocratica del luogo ove è sita l'area, il quale provvede all'accertamento, mediante consulenza tecnica.
      3. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di 52 euro.